L’Autorità garante: “Ingannevolezza su su aumento costi e promesse disattese”. Sky Italia: “Convinti di nostra correttezza”
Promesse sistematicamente disattese tra le tre pratiche commerciali scorrette per cui l’Antitrust ha comminato sanzioni per oltre 4 milioni di euro a Sky Italia.
Secondo quanto riportato il bollettino dell’Autorità garante per della concorrenza e del mercato, nel mirino sono finite “l’ingannevolezza delle comunicazioni sull’aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi TV”; l’applicazione dei suddetti aumenti “a offerte Tv di Now il cui claim (“finché non disdici”) induceva a pensare che ne fossero escluse”, e, terzo “la prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalità di customer retention, confezionate in particolare mediante l’attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse vengono sistematicamente disattese“.
Immediata la replica da Sky Italia: “Siamo stupiti di questa sanzione dell’Autorità perché arriva nonostante le azioni messe in campo da Sky con l’obiettivo condiviso di rafforzare ulteriormente la trasparenza dei processi aziendali e di porre sempre il cliente al centro. Restiamo convinti della correttezza del nostro operato e valuteremo tutte le azioni necessarie nelle sedi più opportune“.
Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha accolto con favore la notizia ma, “non basta. Da anni denunciamo la pratica oramai consolidata di tante, troppe, società, di comunicare le modifiche contrattuali scomode e gli aumenti di prezzo in modo poco visibile e poco evidente”, spesso “nei mesi estivi, durante i tipici periodi di ferie” e per questo “avevamo chiesto regole più stringenti sia alle singole Authority, da Arera all’Agcom, sia al legislatore nell’ambito dell’inutile e insignificante legge annuale sulla concorrenza”.
“Abbiamo chiesto ad esempio- ha continuato – che per ogni variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e ogni rinnovo delle condizioni economiche che implica un aumento dei prezzi, sia richiesto un previo e consenso espresso da parte del cliente. Stop, insomma, al principio del silenzio assenso. In subordine al consenso espresso, serve che vi sia una comunicazione ad hoc e che vi sia la conferma del cliente dell’avvenuta lettura”, conclude Dona.