Italia, referendum giustizia: guida al voto, cosa cambierebbe se dovesse vincere il sì?

Abbiamo chiesto al costituzionalista Raffaele Bifulco,docente di diritto costituzionale presso l’Università Luiss di Roma di aiutarci a capire i cambiamenti principali proposti dalla riforma

La partita referendaria entra nella fase finale, agli italiani restano ancora pochi giorni per decidere se votare sì o no. Da adesso fino a sabato ogni occasione, dalle piazze al dibattito in rete, sarà momento di confronto tra i vari schieramenti politici.

La verità è che più che passa il tempo e più la sensazione è che il voto sulla riforma della giustizia, stia diventando un test sull’operato del governo, alle prese con una crisi internazionale, tra la più complesse di sempre.

Inoltre, a rendere le cose difficili, secondo gli analisti, sarebbe la non facile comprensione del quesito referendario. Il rischio, secondo molti, è che non sia stato capito a fondo dagli italiani, per i quali gli ultimi giorni di campagna potrebbero essere decisivi.

La sfida, quindi, è tutta nel campo della comunicazione: convincere gli indecisi con argomenti concreti e non solo ideologici. Si vota domenica 22 marzo (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (fino alle 15)

Con l’aiuto di Raffaele Bifulco, Professore di diritto costituzionale presso l’Università Luiss “Giudo Carli” di Roma, abbiamo cercato di fare chiarezza sul referendum confermativo e su che cosa cambierebbe se dovesse vincere il sì.

Riforma della giustizia, di che cosa si tratta ?

Il referendum, spiega Bifulco, riguarda una riforma di revisione costituzionale di “alcuni articoli della Costituzione, in particolare il 104 e il 105 che sostanzialmente verrebbero completamente modificati”.

Se la riforma venisse approvata e quindi vincesse il sì, aggiunge l’esperto, mettendo a confronto il testo attuale con quello nuovo, “ci troveremmo davanti a due articoli completamente riscritti”.

Il referendum, spiega Bifulco, tocca un tema centrale per l’ordinamento democratico: “Stiamo parlando del bene più prezioso che i cittadini italiani hanno a disposizione, vale a dire la garanzia dei loro diritti, attraverso la cosiddetta terzietà e indipendenza del giudice.”

Uno degli obiettivi dichiarati della riforma è rafforzare il modello di processo accusatorio. Ovvero, dice Bifulco, “questo vede la piena eguaglianza delle parti dinanzi al giudice, quest’ultimo mantiene una posizione di terzietà, quasi di passività rispetto alle due parti, con un pieno contraddittorio.”

Due Csm, cosa significa?

Il docente spiega che gli articoli sono otto in tutto anche se precisa, come già anticipato, “quelli veramente importanti che verrebbero modificati sono due, l’articolo 104 e l’articolo 105”.

Entrando nel merito della riforma, il costituzionalista individua tre cambiamenti principali. Il primo e forse il più importante, riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura.

Attualmente esiste un unico Csm, ma la riforma prevede il passaggio da un Csm a due Csm distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.

Come ricorda Bifulco, il Csm è “l’organo previsto direttamente in Costituzione che svolge funzioni riguardanti la vita della magistratura ordinaria, cioè la carriera del giudice dal momento in cui inizia, fino alla fine.”La struttura dei nuovi organi resterebbe simile a quella attuale. “In entrambi i due nuovi Csm si prevede che un terzo sia composto da laici e due terzi da magistrati.

Il primo consiglio riguarderebbe i giudici giudicanti, mentre il secondo i pubblici ministeri, e entrambi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica”.

Modifica del metodo di selezione e sistema disciplinare

Un’altra novità riguarda il metodo di selezione dei componenti. Oggi, i membri togati del Csm vengono eletti, mentre con la riforma verrebbero estratti a sorte. L’obiettivo, spiega Bifulco, “è superare il peso delle correnti interne alla magistratura”.

“L’intento è quello di sciogliere le cosiddette correnti che guidano l’elezione dei membri togati del Csm e che secondo molti guidano anche le decisioni all’interno del Consiglio.”

“Queste correnti”, precisa l’esperto,“non sono equiparabili ai partiti, ma rappresentano diverse anime culturali della magistratura.”

La terza novità riguarda invece il sistema disciplinare. Oggi è il Csm a giudicare eventuali violazioni commesse da magistrati o pubblici ministeri.

Con la riforma questa funzione verrebbe affidata ad un nuovo organo, una Corte disciplinare, prevista appunto dall’articolo 105 modificato. Come spiega Bifulco, “questa funzione viene sottratta ai due Csm futuri e affidata ad una Corte disciplinare composta da quindici membri.

In questo nuovo organo prevale la componente togata: nove magistrati in totale, di cui sei giudici giudicanti e tre pubblici ministeri. Anche in questo caso è previsto il sorteggio, ma con un requisito aggiuntivo”.

“Qui il giudice”, conclude Bifulco, “deve avere anche un requisito di anzianità ulteriore, cioè deve aver svolto funzioni di consigliere di Cassazione. Un criterio pensato per garantire che a decidere in materia disciplinare, siano magistrati con maggiore esperienza e anzianità”.

Le ragioni del sì

L’effetto più evidente del sorteggio dei magistrati, secondo Bifulco, “è quello di rompere il legame con la corrente, nel senso che se dovesse vincere il sì, con la riforma, chi lavora in un piccolo tribunale di provincia, avrebbe la chance di essere eletto, pur non appartenendo a nessuna area culturale o associazione”.Il costituzionalista si sofferma sull’effetto che verrebbe a prodursi, dicendo che è difficile stabilire se questo sarà positivo o negativo, spiegando che dipende dai punti di vista.

Anche perché, fa notare Bifulco,“non è detto che il sorteggio sia garantista”. Il riferimento in questo caso è ai giudici che estratti a sorte, potrebbero essere percepiti come “liberi”, risultando potenzialmente permeabili da parte di eventuali influenze esterne.

Bifulco precisa di non voler prendere una posizione, limitandosi a sollecitare una riflessione, “la domanda potrebbe essere ma è bene sciogliere queste correnti?”. In altre parole, fine delle correnti, fine del merito?”

“Ad esempio”, continua il costituzionalista, “il giudice che è stato eletto con la corrente x probabilmente quando deve prendere delle decisioni, deve rendere conto a chi l’ha eletto, al suo gruppo di appartenenza.

Questa relazione, quindi, può essere vista negativamente. Però potrebbe anche essere un elemento positivo”, conclude Bifulco, “nel senso che c’è totale trasparenza, ovvero il giudice si comporta in una certa maniera, perché da sempre su quell’argomento ha un’opinione precisa e per questo gode di fiducia”.

Le ragioni del no

“Avendo un solo Csm”, osserva Bifulco, “Il corpo della magistratura essendo unico, resiste meglio ed è più autonomo”.

“Lo sdoppiamento in due rende i giudici più esposti alla politica?”, si chiede il docente, “ad oggi la mia risposta è leggendo le norme no, questo non dovrebbe accadere. Probabilmente quell’argomento è di natura prospettica, ovvero viene presentato in questa maniera, però è tutto da verificare.”

Alla domanda, come diversi osservatori fanno notare, se c’è il rischio che isolando la parte accusatoria, si possa creare una figura simile ad un super poliziotto e se la compresenza in unico organismo, favorisca lo scambio di competenze tra le due figure, Bifulco risponde:

”Il fatto che chi entra in magistratura entra all’interno di un corpo unico, aiuta a trasmettere al futuro pm una cultura magistratuale importante”, nota il docente, “cioè di perseguire i reati nell’interesse generale, ma sempre all’interno delle garanzie previste dalla Costituzione.

“Separarli potrebbe”, continua il docente, “avere un effetto controproducente e cioè che i pubblici ministeri (Pm) diventano molto autoreferenziali, molto chiusi in sé stessi, molto più simili appunto a dei super poliziotti”.Italia a confronto con gli altri sistemi europei

Abbiamo poi chiesto al professore, cosa cambierebbe se in Italia vincesse il sì, rispetto ad altri Paesi europei.

“Non intravedo un rischio di isolamento per l’ Italia rispetto agli altri Paesi Ue”, dice Bifulco. “All’interno dei sistemi europei ci sono casi in cui il pm è notoriamente autonomo rispetto ai giudicanti. E sono sistemi perfettamente democratici. In Francia ad esempio,esistono due Csm, così anche in Portogallo. Qui il capo dei pm è nominato dal Presidente della Repubblica”, spiega Bifulco.

“In Spagna”, continua il docente, “l’accesso alla carriera di pm, non coincide con quello dei giudici e in Olanda i membri del Consiglio sono solo giudici, nominati con decreto reale, su raccomandazione del ministro della Giustizia. Le norme vanno certamente lette nel singolo contesto”, conclude Bifulco, “ma comunque i sistemi sono diversificati”.

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