“Si può staccare anche il sostegno vitale alternativo”, scrive il giudice. Non ha commesso il reato di aiuto al suicidio ma è stato solo l’organizzatore “dell’ultimo viaggio” di chi ha deciso di non attendere inesorabilmente la morte
L’aiuto al suicidio non è punibile anche quando il paziente rifiuta i trattamenti di sostegno vitale.
È questo uno dei principi contenuti nell’archiviazione della gip, Sara Cipolla, per Marco Cappato in relazione ai casi di Elena Altamira e del signor Romano, morti in Svizzera nel 2022.
Non è il “riconoscimento del diritto alla morte” ma a una “morte dignitosa” il tema “giuridicamente rilevante” affrontato a più riprese dalla Corte Costituzionale e fatto proprio nel provvedimento con cui la gip di Milano, Sara Cipolla , ha accolto la richiesta di archiviazione dell’inchiesta della Procura, in cui Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, era accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato, nel 2022, in una clinica svizzera due malati terminali che non volevano più vivere in quelle condizioni.
Il diritto a una ‘morte dignitosa’
La giudice, nel sottolineare che la questione giuridica è il “diritto ad una vita dignitosa” quando la malattia è in fase terminale “secondo l’espressione di Seneca in Lettere a Lucilio ‘non vivere benum est sed vivere bene’ (Non è bene il vivere, ma il vivere bene) e, dunque, il diritto ad una “morte dignitosa”, aggiunge che già la legge sul consenso informato del 2017 offre “un riferimento normativo a cui agganciare i margini di liceità dell’aiuto al suicidio”.
Ad esempio sancisce il “diritto all’autodeterminazione terapeutica” e il “divieto di ostinazione irragionevole nelle cure (quando inutili e sproporzionate)”, individuando “come oggetto di tutela da parte dello Stato ‘la dignità nella fase finale della vita’”.
L’archiviazione basata sulla sentenza 66 del 2025 della Consulta che ha allargato il campo di non punibilità dell’aiuto al suicidio agli elementi già delineati dalla nota pronuncia sul caso Dj Fabo, ‘faro’ sul tema del fine vita in assenza di una legge.
Fermo restando che a fare da apripista è sempre stata la vicenda di Eluana Englaro. Infatti l’ultimo provvedimento della Corte Costituzionale “aggiunge un ulteriore tassello” alla definizione di una delle quattro condizioni per il fine vita: ha chiarito che il sostegno vitale che non significa solo essere attaccati a un “macchinario” ma anche essere sottoposti a un trattamento alternativo “medicalmente previsto e prospettato”, come un nuovo ciclo di chemioterapia o la Peg, che Elena e Romano hanno rifiutato in quanto “inutile” ed espressione di quell’accanimento terapeutico da loro “non ritenuto dignitoso”.
